By Published On: Febbraio 17th, 2021Categories:

Nell’esercitare il ruolo da titolare del trattamento dei dati personali dei singoli condòmini, l’amministratore deve sempre agire con cautela ed equilibrio, evitando di commettere errori che potrebbero causargli guai seri. È indubbio che sotto le sue mani passi una quantità notevole di informazioni, alcune delle quali prettamente personali contenenti dati sensibili, che quindi non possono essere divulgate, a meno che la legge, in determinati casi, non lo consenta. Si pensi, ad esempio, ai dati anagrafici e agli indirizzi, utilizzati dall’amministratore per convocare l’assemblea; alle quote millesimali dei singoli proprietari, necessarie per una corretta ripartizione delle spese comuni. O ancora ai numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica, entrambi mezzi utili per comunicare con i condòmini.

L’amministratore è a conoscenza di queste informazioni e può farne uso, a patto che servano a compiere il suo ruolo, se rientrano cioè nell’attività di gestione e amministrazione delle parti comuni. Addirittura, l’articolo 63, comma 1, delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, dispone che l’amministratore sia tenuto a comunicare ai creditori condominiali che lo interpellino, i dati dei condòmini morosi. In tutti gli altri casi, al contrario, l’utilizzo può essere considerato improprio e il professionista subire una sanzione.

Lo stesso amministratore, subito dopo la nomina, è tenuto a fornire i propri dati anagrafici e professionali, indirizzo, numero di telefono, email, codice fiscale e, qualora l’edificio sia gestito da una società, la denominazione e la sede legale di quest’ultima. Tutte queste informazioni devono essere affisse nella bacheca condominiale, che solitamente si trova nell’atrio dell’edificio.

Sulla bacheca l’amministratore può segnalare informazioni di carattere generale: gli orari della raccolta differenziata, eventuali avvisi su interruzioni di servizi (acqua, gas, luce), il numero di telefono del portiere (sempre che quest’ultimo abbia dato il consenso), e altro. È assolutamente vietato, invece, affiggere informazioni contenenti dati personali che in qualche modo potrebbero contribuire a identificare uno o più condòmini.

Particolare attenzione occorre prestare qualora nello stabile vi siano condòmini morosi, ossia indietro con i pagamenti delle spese comuni (pulizia scala, manutenzione ascensore, servizio di portierato e altro).

In passato ci si è chiesto se l’amministratore potesse inserire in bacheca i nomi degli inadempienti, magari allo scopo di spingerli a saldare i loro debiti.

Sul punto il Garante per la privacy è stato risoluto: l’amministratore non può in nessun caso pubblicare sulla bacheca condominiale i dati e le generalità dei condòmini morosi così come non può comunicare a terzi l’importo del debito di altri partecipanti al condominio.

Il professionista che pubblica le generalità dei morosi compie una violazione della privacy e può essere destinatario, tra l’altro, di una sanzione amministrativa, oltre che di una azione di risarcimento dei danni.

La morosità, al contrario, può essere comunicata agli altri partecipanti al condominio in sede di assemblea, solitamente in occasione dell’approvazione del rendiconto annuale.

 

Fonte: https://www.federprivacy.org

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